Condizioni Generali di Fornitura

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Condizioni Generali di Fornitura
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1. GENERALITA’

1.2 Le presenti condizioni generali si applicano a qualsiasi ordine effettuato dalla CMD S.p.A. (più oltre designata “CMD”).

1.3 Con l’accettazione dell’ordine o relativa consegna del materiale in esso contenuto (Vedi anche l’articolo 2), il Fornitore persona fisica o giuridica, accetta senza riserve le presenti condizioni generali di acquisto. Eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore che contrastino con le presenti sono integralmente respinte.

2. CONCLUSIONI DEL CONTRATTO ED ORDINI

2.1. L’esecuzione del contratto non è cedibile.

Il contratto di acquisto è considerato concluso allorquando il Fornitore accetta l’ordine della CMD, anche attraverso il rinvio a quest’ultima dello stesso debitamente controfirmato (conferma d’ordine).

L’ordine della CMD è da ritenersi in ogni caso interamente accettato nel momento in cui il Fornitore inizia con l’adempimento degli obblighi contrattuali a lui incombenti.

2.2. Qualora la CMD stabilisca un termine entro il quale deve pervenire la conferma ed il termine spiri inutilmente, l’ordine decadrà automaticamente.

2.3. Per conferma d’ordine si intende esclusivamente il duplicato dell’ordine debitamente sottoscritto dal Fornitore per accettazione delle condizioni onerose.

2.4. Inoltre sono sempre espressamente rifiutate e da considerare come non apposte, eventuali clausole che prevedano penalità di qualsiasi genere a carico della CMD, salvo se specificatamente sottoscritte.

2.5. Ogni stipulazione e dichiarazione giuridicamente rilevante tra le parti contraenti, in particolare cambiamenti o aggiunte al contratto, necessitano la forma scritta e per essere valide devono essere firmate da entrambe le Parti.

3. SUB-FORNITURA

3.1 La fornitura non può essere del tutto o in parte ulteriormente appaltata senza preventiva autorizzazione scritta di CMD.

È responsabilità del Fornitore trasferire a i propri fornitori i requisiti applicabili richiesti da CMD.

4. ACCESSO ALLO STABILIMENTO

4.1 Il Fornitore ha l’obbligo di consentire l’accesso ai propri stabilimenti ed a quelli di eventuali sub-fornitori al personale CMD, ai rappresentanti dei Clienti di CMD, ed alle autorità preposte, agli enti di certificazione, sia per la valutazione dell’organizzazione e dei processi aziendali, sia per la verifica di conformità dei requisiti richiesti rispetto ai prodotti/servizi forniti.

5. RISERVATEZZA 

5.1. Disegni, progetto, capitolati, norme e tabelle ed eventuali altre documentazioni tecniche e non, nonché i campioni e le attrezzature specifiche che la CMD mette a disposizione del Fornitore, o informazioni industriali, trasmessa o comunicata, anche verbalmente, prima o dopo la conclusione del contratto, restano di esclusiva titolarità e proprietà della CMD stessa e possono venire usati soltanto per l’esecuzione del contratto, di cui fanno parte integrante. In particolare, tali informazioni industriali non potranno essere sfruttate dal Fornitore, copiate o riprodotte, trasmesse, comunicate o divulgate a terzi, senza il preventivo consenso scritto di CMD. Il Fornitore dovrà attenersi alle disposizioni del presente articolo anche quando CMD trasmette o comunica al Fornitore informazioni industriali di propri Clienti o di altri terzi.

5.2 Salvo diverso accordo scritto, quando il contratto comporta che sia il Fornitore ad elaborare il progetto, il disegno o le caratteristiche del prodotto sulla base delle indicazioni più o meno dettagliate manifestate da CMD, ogni informazione industriale utilizzata in tale contesto dal Fornitore sarà di esclusiva titolarità di CMD a cui faranno capo tutti i diritti di utilizzazione economica, anche nel caso di invenzioni o ritrovati brevettabili o di opere dell’ingegno tutelate dalle norme sulla proprietà intellettuale.

5.3 Il Fornitore dovrà visionarli e riscontrare l’idoneità all’esecuzione del contratto stesso, eventualmente suggerendo modifiche atte a migliorare la qualità e l’economicità del prodotto e/o parte da fornire, segnalando altresì ogni modifica richiesta da prescrizioni di legge. Essi dovranno essere restituiti alla CMD a semplice richiesta, in ogni caso alla scadenza del contratto, salvo che venga autorizzata la distruzione o rottamazione.

5.4. Il Fornitore riconosce per illeciti la fabbricazione ed il commercio di prodotti e/o parti, al di fuori della fornitura prodotti e/o parti sulla base di disegni, modelli e/o campioni della CMD indipendentemente se ciò avviene con richiamo o non al nome, ai marchi o ai disegni distintivi della CMD.

5.5. Il Fornitore custodirà tali beni con la diligenza del depositario, provvederà ad assicurarli adeguatamente contro i rischi del furto e incendio, li registrerà come proprietà CMD ed informerà tempestivamente la stessa di ogni azione esecutiva o procedura concorsuale che fosse iniziata da terzi nei propri confronti e che possa coinvolgere detti beni.

5.6. Il Fornitore durante la destinazione dei campioni e attrezzature specifiche provvederà alla loro manutenzione ordinaria e segnalerà tempestivamente le riparazioni straordinarie necessarie alla CMD, riservandosi quest’ultima di provvedervi direttamente o di farvi provvedere a spese della CMD dallo stesso Fornitore rispettivamente di provvedervi a spese di quest’ultimo nei casi di negligenza o imperizia di questi.

5.7. Il fornitore consentirà alla CMD di ispezionare in ogni momento locali, beni per l’esecuzione del contratto e di verificare l’osservanza delle presenti disposizioni.

6. COMPORTAMENTO ETICO

6.1 Nel percorso di definizione di un sistema di gestione responsabile sempre più strutturato e diffuso nell’ambito della propria organizzazione, la CMD ritiene che relazioni commerciali improntate alla trasparenza ed all’eticità negoziale possano contribuire ad accrescere l’efficacia dei processi aziendali e la competitività. In quest’ottica e in una logica di naturale connessione con il NS. Codice Etico, è maturata l’esigenza di definire dei comportamenti etici minimi a cui i fornitori ed i partner si devono attenere, facendone parte delle condizioni contrattuali.

6.2 I fornitori pertanto devono attenersi alle seguenti specifiche di comportamento:

  • Correttezza, quindi agire secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale;
  • Concorrenza, quindi il rispetto della concorrenza e il mercato, astenendosi a comportamenti anticoncorrenziali, non etici o illeciti;
  • I Rapporti con la CMD, devono essere improntati ai principi di onesta, correttezza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto;
  • Dovere di Segnalazione, qualsiasi comportamento degli interessati, del personale CMD o di chiunque altro al di fuori di quanto stabilito, deve essere immediatamente segnalato alla CMD;
  • Rispetto Delle Norme sul lavoro, non sono ammessi comportamenti nel utilizzo delle prestazioni lavorative al di fuori di quelli previste dalle norme cogenti esistenti;
  • Corruzione, i fornitori si impegnano a non ammettere e non intraprendere alcuna forma di corruzione, inclusi regali costosi o altre forme di benefici al personale della CMD;
  • Rispetto Diritti Umani E Dei Lavoratori, i fornitori si impegnano al rispetto dei diritti fondamentali dei propri dipendenti, quali pari opportunità, rispetto della dignità e della privacy, divieto di lavoro forzato, garanzia del salario, diritto di libera associazione, divieto di lavoro minorile, rispetto delle norme sulla salute e sicurezza.

7. APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE DESTINATO ALLA LAVORAZIONE

7.1. Se il materiale è fornito dal Fornitore, la CMD ha la facoltà di richiedere la documentazione attestante la qualità richiesta del materiale approvvigionato.

7.2. Se il materiale è fornito, per conto della CMD da terzi (C/L) il Fornitore ha l’obbligo di riscontrare l’idoneità all’uso destinato.

8. TOLLERANZA DI QUANTITA’

8.1. CMD è tenuta ad accettare unicamente i quantitativi ordinati.

8.2. Eventuali tolleranze sulla quantità devono essere in ogni caso pattuite espressamente per iscritto.

9. QUALITA’ DELLE FORNITURE

9.1. Eventuali direttive sulla qualità, della CMD o del suo cliente, in quanto comunicate al Forniture, sono reputate accettate dal Fornitore e sono da considerarsi parte integrante delle presenti Condizioni Generali di Acquisto rispettivamente del contratto.

9.2. La presa in carico dei materiali, prodotti e/o parti ordinate non implica benestare per quantità e qualità anche senza formulazione di esplicita riserva.

9.3. L’accertamento della quantità deve essere eseguito esclusivamente dagli enti di controllo della CMD o di terzi da essa incaricati.

9.4. Il Fornitore si impegna a mantenere costante, per tutta la durata del contratto, la qualità dei materiali, prodotti e/o delle parti forniti; inoltre è responsabilità della loro qualità e conformità a quanto ordinato e pertanto deve provvedere al collaudo degli stessi per assicurare che sia in ogni momento affidabili, di qualità adeguata e conformi alle prescrizioni tecniche CMD, alle norme sul la prevenzione degli infortuni, alle norme sull’ambiente e alle altre norme in vigore in Italia in Europa e nel luogo di destinazione del prodotto.

9.5. CMD ha la facoltà, previo accordo con il Fornitore, di inviare propri incaricati presso gli stabilimenti del Fornitore e/o presso il fornitore di quest’ultimo per prendere visione delle procedure di collaudo dei materiali, prodotti e/o delle parti prima della spedizione, utilizzando ove è necessario strumenti di controllo e di collaudo di proprietà del Fornitore, messi gratuitamente a disposizione da quest’ultimo.

10. GARANZIE

10.1. Il Fornitore garantisce la conformità dei materiali, prodotti e/o parti forniti alle specifiche, la loro idoneità allo scopo indicato dalla CMD e l’esecuzione esente da difetti di fabbricazione ed in particolare:

  • che i materiali, prodotti e/o parti forniti sono esenti da difetti riconducibili a disegno ove sviluppato dal Fornitore o da terzi licenziati, alla lavorazione o alla qualità dei materiali(grezzi, semilavorati o finiti)comunque approvvigionati presso terzi anche se forniti da terzi per conto della CMD (C/L);
  • il buon funzionamento dei materiali, prodotti e/o parti forniti;
  • che i materiali, prodotti e/o parti forniti sono conformi alle specifiche di omologazione e di normalizzazione previste dalla normativa vigente Italiana ed estera e richiamate sull’ordine; il Fornitore provvederà a sua spese a tali omologazioni.

10.2. La denuncia dei vizi e/o difetti sui materiali, prodotti e/o parti forniti, dovrà essere fatta dalla CMD al Fornitore entro 90 giorni dalla scoperta. Ciò anche se materiali, prodotti e/o parti forniti fossero stati messi in lavorazione e le relative fatture fossero già state pagate.

Se i vizi e/o difetti sui materiali, prodotti e/o parti forniti venissero rilevati presso la clientela della CMD dopo la vendita, la denuncia degli stessi dovrà essere effettuata entro il termine di garanzia concesso dalla CMD ai propri clienti ed in tal caso si applicherà la clausola prevista all’art.7.3.

10.3. Indipendentemente da quanto previsto all’art. 7.2., la CMD ha facoltà di denunciare eventuali vizi e/o difetti occulti dei materiali, prodotti e/o parti forniti entro 5 anni dalla consegna.

10.4. CMD addebiterà al Fornitore le spese sostenute per sostituire i materiali, prodotti e/o parti forniti difettosi fino alla scadenza del dodicesimo mese dalla consegna di questi all’utilizzatore finale ed in ogni caso non oltre il ventiquattresimo mese dalla consegna alla CMD.

10.5. In presenza di eventuali materiali, prodotti, e/o parti di scarto, non conformi, CMD informerà il Fornitore con apposite segnalazioni riservandosi, in ragione delle proprie esigenze produttive di:

  • selezionare e recuperare in tutto o in parte i materiali, prodotti e/o parti forniti di scarto con lavorazione supplementari a spese e rischio del Fornitore;
  • rispedire al Fornitore a rischio e spese di quest’ultimo i materiali, prodotti e/o parti forniti di scarto o, in tutto o in parte il lotto consegnato senza richiederne la sostituzione o richiedendola entro un termine breve;
  • disporre la rottamazione dei materiali, prodotti e/o parti di scarto a spese e rischio del Fornitore versando allo stesso l’eventuale ricavato.

Se il materiale è fornito dalla CMD (art.4.):

  • nessun compenso viene riconosciuto al Fornitore per le lavorazioni eseguite sui prodotti e/o parti da fornire che risultino di scarto per vizi e/o difetti di materiali,
  • purché non occulti;
  • i prodotti e/o parti da fornire che risultati non impiegabili per constatati vizi di lavorazione sono scartati se ceduti in conto lavorazione, il materiale viene addebitato al Fornitore, dopo aver dedotto l’eventuale valore del materiale recuperabile.

11. SICUREZZA DEL PRODOTTO

11.1 Il fornitore deve pianificare, implementare, controllare i processi necessari per la sicurezza del prodotto durante l’intero ciclo di vita del prodotto, per quanto appropriato per il Fornitore ed il prodotto.

12. PREVENZIONE PARTI CONTRAFFATTE

12.1 Il Fornitore deve pianificare, implementare e controllare i processi, per quanto appropriati al Fornitore ed al prodotto per la prevenzione dell’uso d i parti contraffatte o sospette di essere contraffatte e la loro inclusione nel prodotto(i) consegnato a CMD.

12.2 Per svolgere quanto suddetto il fornitore deve formare ed addestrare il personale addetto per il rilevamento delle parti sospette o contraffate, conservandone evidenza.

12.3 Nel far quanto suddetto deve verificare anche i suoi sub-fornitori per evitare durante i propri processi di utilizzare parti sospette o contraffatte, stabilendo una catena di fornitura e relativa rintracciabilità.

12.4 In qualsiasi momento si accorgesse di aver fornito o di fornire parti sospette o contraffatte è obbligato a segnalare immediatamente alla CMD quanto da Lui scoperto.

12.5 Lo stesso vale anche se quanto scoperto riguarda solo informazioni che comunque possono dare agio alla CMD di identificare parti sospette o contraffatte.

13. REQUISITI AGGIUNTIVI PER I FORNITORI DI LAVORAZIONI MECCANICHE E PROCESSI SPECIALI

13.1 Il Fornitore deve svolgere le seguenti attività:

  • Deve implementare il proprio SQ da un minimo di ISO9001 alla IATF16949/UNI EN9100;
  • Validare tutti i processi produttivi considerati speciali;
  • Definire i criteri di approvazione dei prodotti;
  • Approvare e qualificare le apparecchiature ed gli impianti necessari per i processi;
  • Definire metodi e procedure di controllo che consentano di dimostrare la capacità di raggiungere i risultati pianificati;
  • Eseguire le operazioni di manutenzione programmata agli impianti e alle attrezzature utilizzate;
  • Comunicare eventuali modifiche ai processi alle attrezzature ed impianti con relativa motivazione;
  • Inviare pre-serie per benestariato;
  • Richiedere il benestare per avvio produzione;
  • Sui documenti deve specificare riferimento ordine di lavoro fornito da CMD;
  • Deve conservare ed inviare copia dei report/registrazione dei controlli con evidenza dei risultati ottenuti;
  • P.A.P. come minimo di terzo livello;
  • Il FAI in caso di prodotti aeronautici;
  • Deve inviare insieme ai prodotti certificato di conformità.

14. FORNITORI DI MATERIA PRIMA

14.1 Il Fornitore di materia prima (materiali grezzi o semi lavorati) deve trasmettere unitamente alla fornitura il certificato di conformità del produttore. Il materiale fornito deve essere accompagnato dai risultati delle analisi chimiche e delle caratteristiche meccaniche richieste da CMD o comunque previste da specifiche e normative applicabili.

Il certificato di conformità deve chiaramente riportare il riferimento alla specifica/norma richiamata nell’ordine, ove presente.

14.2 Il fornitore di materia prima qualificato dal cliente finale ha la responsabilità di garantire che la fornitura di materiale sia conforme all’ultima versione valida della specifica emessa dal cliente finale.

14.3 È responsabilità del Fornitore verificare che i valori riportati nei documenti del materiale siano conformi rispetto a quanto prescritto dalla norma/specifica richiamata nell’ordine.

14.4 È responsabilità del Fornitore dichiarare l’assenza di radioattività sui metalli forniti come prescritto dalla normativa cogente.

15. REGOLAMENTO REACH, CLP E GADSL

15.1 Ogni Fornitore di CMD e tutta la sua Supply Chain devono rispettare, in ogni momento, le richieste del Regolamento CE n.1 907/2006 (Regolamento REACH) e del Regolamento CE n.1272/2008 (Regolamento CLP). Il Fornitore deve specificatamente adempiere a tutti i doveri che gli sono imposti in merito agli articoli dal 31 al 33 del Regolamento REACH e ai Titoli III e  IV del Regolamento CLP.

 

Esso deve inoltre fornire tutte le informazioni che CMD dovesse richiedergli al fine di utilizzare le sostanze,  le miscele o gli articoli forniti in accordo ai suddetti regolamenti.

 

A  titolo non esaustivo, devono essere fornite informazioni in merito alla presenza di SVHC (Substances of Very High Concern) e di sostanze soggette a restrizioni (allegato XVII del Regolamento REACH):

 

15.2 Ai sensi del Regolamento CLP devono altresì essere rispettati i requisiti in  materia di etichettatura (Titolo III ) e imballaggio (Titolo IV).

 

Ogni Fornitore che sia localizzato al di fuori dello Spazio Economico Europeo deve ottemperare alle richieste dei Regolamenti REACH e CLP, in quanto importatore di sostanze, miscele o articoli  nel mercato del SEE.

15.3 Nel caso in cui il Fornitore non rispetti in maniera totale sufficiente o puntuale le richieste dei Regolamenti REACH e CLP, lo stesso dovrà risarcire CMD per ogni danno in cui CMD dovesse incorrere a causa del non rispetto della normativa richiamata.

15.4 Sulla scorta della Direttiva 2000/53/CE – ELV (End-Of-Life-Vehicles) i più grandi produttori di autoveicoli hanno definito in IMDS (International Material Data System) lo standard per verificare la presenza di sostanze ammesse per materiali e componenti, la cui composizione viene confrontata e autorizzata in base alla lista di riferimento GADSL (Global Automotive Declarable Substance List).

Il Fornitore di CMD deve quindi rispettare i divieti e le restrizioni all’uso di tutte le sostanze di cui alla lista GADSL reperibile al sito https://www.gadsl.org.

16. MONITORAGGIO DEI FORNITORI

16.1 Il Fornitore può essere sottoposto a rating periodico secondo quanto prescritto dalle norne di riferimento (ISO 900 1 -EN 9 100, ISO 1400 I, ITAF16949).

Periodicamente il Fornitore può essere informato sul livello delle performances in  funzione della conformità dei particolari inviati e del servizio offerto.

16.2  CMD può eseguire delle verifiche ispettive periodiche presso il Fornitore al fine di controllare il processo produttivo e la conformità ai requisiti richiesti dal sistema qualità, ambiente e sicurezza.

17. LUOGO DI ADEMPIMENTO E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

17.1. I materiali, prodotti e/o parti forniti si intendono sempre consegnati scaricati presso il magazzino CMD o del cliente, a seconda di quanto è indicato sull’ordine, anche se le spese di trasporto non sono a carico del Fornitore.

17.2. Il trasferimento del rischio dal Fornitore alla CMD ha luogo unicamente all’atto della consegna dei materiali, prodotti e/o parti presso lo stabilimento della CMD o del cliente di questa, a seconda di quanto indicato sull’ordine.

18. TERMINI DI CONSEGNA

18.1. I termini di consegna, da fissarsi di comune accordo tra le Parti verranno precisati nelle singole ordinazioni.

18.2. Quantità e termini di consegna sono tassativi.

18.3. CMD comunque si riserva di accettare eccedenza al programma ed all’ordine, rinviando i relativi pagamenti alle scadenze originariamente previste.

19. RITARDI DI CONSEGNA E PENALITA’ RELATIVE

19.1. I termini di consegna sono prolungati, in deroga a quanto stabilito all’art.9, quando insorgono cause indipendenti dalla volontà del Fornitore che impediscono la regolare esecuzione del contratto.

19.2. Si considerano quali impedimenti suscettibili di ritardare l’esecuzione del contratto, qualunque fatto od atto, indipendente dalla volontà delle Parti e del cliente della CMD, che renda impossibile la presentazione, come ad esempio epidemie, mobilitazioni, guerre, sommosse, scioperi, infortuni, misure o provvedimenti di autorità, cataclismi e, in genere ogni evento che sia al di fuori della ragionevole possibilità di controllo delle Parti.

19.3. In ogni caso il Fornitore è tenuto a dare immediata segnalazione scritta alla CMD dell’insorgere e del cessare di cause indipendenti dalla sua volontà suscettibili di ritardare l’esecuzione regolare del contratto ed a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.

19.4. I ritardi nelle consegne (anche parziali) imputabili al Fornitore, abilitano la CMD ad applicare una penale corrispondente al risarcimento dei danni imputabili a tale ritardo.

Inoltre, il cliente della CMD può far valere il diritto di risarcimento dei danni imputabili a tali ritardi.

19.5. Qualora il ritardo superasse 25 giornate lavorative, CMD, salvo sempre il diritto di risarcimento dei danni, potrà a sua scelta :

  • continuare ad applicare le penali dei danni;
  • ritenere annullato di pieno diritto il contratto, nel qual caso basterà che la CMD ne dia notizia al Fornitore, essendo la CMD esonerata dall’obbligo dell’offerta di cui all’art.1517 C.C. 1° cpv.;
  • approvvigionare altrove ed in qualunque tempo i materiali, prodotti e/o parti (e ciò anche in deroga ai casi dell’art. 1516 C.C.) a rischio e pericolo del Fornitore addebitando allo stesso ogni maggiore onere di approvvigionamento, nel qual caso la CMD deve darne notifica al Fornitore.

20. FATTURE, DOCUMENTI DI TRASPORTO

20.1. Le fatture devono contemplare i materiali, prodotti e/o parti e/o le prestazioni di un solo ordine, soggetti alla medesima aliquota IVA e dovranno riportare: il numero dell’ordine ed il numero dei D.D.T. relativi e i codici dei prodotti.

20.2. I materiali, prodotti e/o parti dovranno essere sempre accompagnati da D.D.T. - in triplice copia, contenenti le seguenti indicazioni: codice prodotto CMD, denominazione materiali, prodotti e/o parti fornite, data di spedizione, numero di ordine, quantità per ogni consegna, numero dei colli consegnati ed ogni altra indicazione espressamente richiesta nell’ordine.

21. PAGAMENTO

21.1. CMD provvederà al pagamento nel modo ed alla scadenza pattuiti, subordinatamente al ricevimento di un estratto conto delle fatture emesse, separatamente per ogni mese e dei documenti regolarmente compilati. Questo estratto conto dovrà pervenire alla CMD entro i primi 10 giorni successivi del mese di fatturazione.

21.2. E’ fatto espresso divieto al Fornitore di emettere tratte per il pagamento delle fatture.

In ogni caso esse non verranno ritirate ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni anche morali derivanti dal mancato ritiro suddetto.

21.3. I pagamenti in scadenza da fine mese luglio a fine mese Agosto saranno procrastinati al 10 Settembre successivo.

21.4. Si conviene espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessioni e/o di delegazione sotto qualsiasi forma.

22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

22.1 Definizioni:

a) per “Dati Personali” si intende qualsiasi in formazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (“Soggetto dei Dati”)

b) per “Dati Personali di CMD si intendono:

(I) Dati Personali forniti da CMD al Fornitore;

(II) Dati Personali (indipendentemente dalla fonte) che vengono elaborati dal Fornitore o per conto del Fornitore (indipendentemente dalla fonte) riguardanti il personale di CMD.

c) per “Elaborazione” di Dati Personali si intende qualsiasi operazione o serie di operazioni che sia eseguita sui dati personali, con mezzi automatici o meno, come raccolta, registrazione, adattamento o modifica, recupero, accesso, consultazione, utilizzo, divulgazione mediante trasmissione, disseminazione o altro mezzo che li renda disponibili, allineamento o combinazione, blocco, cancellazione o distruzione.

22.2 I Dati Personali di CMD saranno visualizzati ed elaborati solo nella misura necessaria all’esecuzione del contratto o dietro istruzioni scritte di CMD.

22.3 Il Fornitore acconsente a mantenere riservati i Dati Personali di CMD e acconsente a non divulgarli a terzi senza aver prima ricevuto espressa approvazione scritta di CMD. Il personale del Fornitore elaborerà i Dati Personali di CMD soltanto nella misura necessaria per l’esecuzione del contratto e secondo gli ordini ricevuti a fronte dello stesso.

22.4 Il Fornitore si impegna a porre in essere le misure tecniche ed organizzative richieste per garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali dell’Acquirente al fine di evitare:

  • distruzione, alterazione, modifiche fortuite, non autorizzate o illegali o perdita dei Dati Personali dell’Acquirente;
  • divulgazione o accesso ai Dati Personali di CMD in modo fortuito, non autorizzato o illegale;
  • forme illegali di elaborazione. Le misure d i sicurezza prese dovranno essere conformi alla regolamentazione applicabile di protezione dei dati ed adattate ai rischi rappresentati dall’elaborazione e dalla natura dei Dati Personali dell’Acquirente che devono essere elaborati, tenendo conto dello stato dell’arte e del costo di realizzazione. Il Fornitore dovrà attuare tutte le misure necessarie per garantire l’osservanza da parte del proprio personale degli obblighi riguardanti i Dati Personali di CMD.

Il Fornitore dovrà osservare tutte le leggi e norme applicabili riguardanti la protezione dei Dati Personali indicate al punto c) del presente articolo. In particolare, nel caso in cui il perfezionamento degli ordini emessi a seguito del contratto comportasse la raccolta dei Dati Personali da parte del Fornitore direttamente da un Soggetto dei Dati, il Fornitore dovrà: 

  • comunicare al Soggetto dei Dati le informazioni richieste dalle leggi e regole applicabili;
  • permettere l’accesso da parte del Soggetto dei Dati ai Dati Personali raccolti che lo riguardano e se necessario ottenere il consenso dei Soggetti dei Dati.

Il Fornitore deve, tuttavia, cercare ed ottenere la previa autorizzazione scritta da parte di CMD per quanto riguarda la misura dei Dati Personali da raccogliere ed il consenso per il linguaggio da utilizzare.

23. DIRITTO APPLICABILE – FORO COMPETENTE

23.1. Il presente contratto è retto dal diritto Italiano. Viene esplicitamente esclusa, per volontà delle Parti, l’applicabilità delle leggi uniformi sulla Formulazione Di Contratti Di Vendita Internazionale e sulla Vendita Internazionale Di Cose Mobili.

Si esclude altresì ogni invocazione a norme corporative di categoria o clausole d’uso.

23.2. Foro per il Fornitore e per la CMD è Santa Maria Capua Vetere (CE).

Tuttavia la CMD si riserva di citare in giudizio il Fornitore ad ogni altro foro eventualmente competente.

MODALITA’ FORNITURE

1.1 RIFERIMENTI

Condizioni Generali Di Acquisto M.D.

1.2 SCOPO

Scopo della presente procedura è regolamentare l’attività e le relative forniture da parte dei ns. fornitori

1.3 APPLICABILITA’

La presente procedura si applica a tutti i fornitori.

1.4 GENERALITA’

Le attività di emissione ordine si sviluppano secondo i seguenti punti:

  • qualifica fornitori
  • invio richiesta di offerta
  • gestione documentazione tecnica ed attrezzature fornite
  • ricezione offerta
  • conferma d’ordine da parte della CMD
  • richiesta di pre-serie se necessarie, e benestare a produrre
  • approvvigionamento materiale per la lavorazione
  • identificazione materiali
  • garanzie del fornitore sul prodotto fornito
  • valutazioni fornitori
  • imballaggio e spedizioni forniture
  • tempi di consegna

1.5 MODALITA’ OPERATIVE

1.5.1 QUALIFICA FORNITORE

La CMD per meglio distribuire le risorse e i costi delle proprie attività ha diviso in due tipologie i fornitori: Fornitori Standard e Fornitori Automotive.

Ai Fornitori Standard appartengono tutti i fornitori di particolari necessari alla produzione dei prodotti propri, dei Clienti marini, del conto lavoro di Clienti non Automotive, mentre al contrario ai Fornitori Automotive appartengono tutti coloro le cui fornitori sono necessarie alla produzione di prodotti per Clienti Automotive.

L’unica differenza tra le due tipologie è che per i Fornitori Automotive vengono applicate, oltre alle attività previste per i Fornitori Standard, delle altre attività ancora più restringenti previste dalla normativa QS9000. Tali attività in ogni modo saranno evidenziate definendo l’applicazione ai soli Fornitori Automotive. 

In entrambi le tipologie la C.M.D. si pone come obiettivo l’utilizzazione di fornitori la cui affidabilità sia tale da permettere che le forniture possano essere sviluppate in regime di assicurazione qualità. Ciò al fine di instaurare con il fornitore un rapporto di collaborazione e fiducia reciproca che consenta alla C.M.D. la immediata utilizzazione di quanto approvvigionato. Allo scopo, la C.M.D. valuta e sorveglia tutti i fornitori, e supporta quelli che la DIST reputa strategici nel miglioramento della loro capacità di soddisfare le esigenze aziendali. La C.M.D. valuta la capacità dei propri fornitori di consegnare materiali e prodotti conformi alle specifiche:

  • valutando la struttura organizzativa e le modalità operative del fornitore mediante verifiche ispettive;
  • prendendo in esame le certificazioni del Sistema Qualità e/o di prodotto esibite dal fornitore;
  • effettuando prove, controlli e collaudi su campioni o forniture di prova;
  • considerando qualificati, nell’ambito di specifiche forniture, i fornitori giudicati tali dal Cliente;
  • Ai fornitori della C.M.D. viene attribuito un punteggio, corrispondente ad una delle tre possibili fasce, a seconda della loro capacità di fornire un prodotto conforme alle esigenze aziendali.

Le fasce di qualificazione (classi) sono:

A
52-72

Fornitori affidabili:

  • vengono coinvolti nella fornitura di nuovi prodotti;
  • possono sviluppare forniture in assicurazione qualità.
B
42-51

Fornitori potenzialmente affidabili:

  • possono essere interpellati per nuovi prodotti;
  • possono passare alla classe A a seguito di un piano di miglioramento;
  • non possono operare in assicurazione qualità.
C
<42

Non possono essere considerati per alcuna fornitura.

Il punteggio viene attribuito in sede di prima valutazione in base alle modalità descritte nel seguito per ciascuno dei criteri utilizzati. Tale punteggio viene aggiornato ogni sei mesi dalla AQT in occasione delle attività di sorveglianza e valutazione del fornitore.

1.5.1.1 VISITE ISPETTIVE

LA CMD nella descrizione delle Condizioni Generali Di  Acquisto si è riservata la facoltà, previo accordo con il Fornitore, di inviare propri incaricati presso gli stabilimenti del Fornitore e/o presso il fornitore di quest’ultimo per effettuare Visite Ispettive, prendendo visione delle procedure di collaudo dei materiali, prodotti e/o delle parti prima della spedizione, utilizzando ove è necessario strumenti di controllo e di collaudo di proprietà del Fornitore, messi gratuitamente a disposizione da quest’ultimo.

La verifica ispettiva consiste in una valutazione diretta sul campo del sistema aziendale e/o dei processi produttivi del fornitore. La AQT individua, nell’ambito delle funzioni interessate, almeno due persone che compongano il gruppo di verifica; di queste, almeno una deve essere la AQT o il SEQU, che funga da Responsabile del gruppo. I componenti del gruppo devono avere una adeguata competenza tecnica.

La AQT e il Responsabile del gruppo di verifica provvedono quindi a concordare con il fornitore i tempi per l’esecuzione della verifica ispettiva ed eventuali punti critici sui quali focalizzare le attività di verifica e valutazione, facendogli inoltre pervenire il verbale Valutazione Fornitori.

A valle dell’esecuzione della verifica ispettiva, il responsabile del gruppo di verifica elabora, in collaborazione con i componenti del gruppo, il rapporto relativo alla verifica effettuata.

I contenuti del rapporto vengono valutati dalla AQT, che attribuisce al fornitore, la classe di qualifica che gli compete ed aggiorna la Scheda Valutazione Fornitore.

Qualora siano emersi rilievi nel corso della verifica, la AQT li segnala al fornitore, richiedendogli di indicare entro un arco di tempo prefissato le azioni correttive che intende intraprendere, con i relativi tempi di attuazione. Tali azioni correttive saranno oggetto di una successiva verifica ispettiva, la cui scadenza viene riportata sulla Scheda Valutazione Fornitore.

1.5.1.2 PROVE SU CAMPIONI

Con tale criterio, la AQT ed il SEQU valutano la possibilità di qualificare il fornitore sulla base di specifiche prove da eseguire sulla campionatura o fornitura pilota concordata. Le prove vengono definite in base alle natura merceologica del prodotto, e laddove necessario, eseguite presso laboratori accreditati. In relazione agli esiti delle suddette prove ed alla relativa documentazione di registrazione, la AQT ed il SEQU eseguono una valutazione critica degli stessi al fine di stabilire la capacità del fornitore di fornire un prodotto conforme alle specifiche tecniche. Per i Fornitori di tipo automotive ove possibile sarà richiesta anche l’applicazione del P.P.A.P.

Il punteggio attribuito al fornitore è il minimo della fascia di qualificazione A in caso di conformità. In caso contrario il fornitore viene collocato in classe B.

La AQT aggiorna la Scheda Valutazione Fornitore riportandovi tutte le informazioni necessarie ed, in caso di collocazione nella classe B, la durata temporale e/o il numero delle forniture da sottoporre a controlli in accettazione al fine di verificare nel tempo la capacità del fornitore di fornire un prodotto conforme.

1.5.1.3 CERTIFICAZIONI DEL SISTEMA DI QUALITÀ

Viene ritenuto qualificato quel fornitore che è in grado di dimostrare di possedere un Sistema Qualità certificato da un Ente accreditato. In tal caso, si conviene di attribuirgli quale livello di qualificazione quello corrispondente al limite inferiore della classe A.

La AQT aggiorna la Scheda Valutazione Fornitore riportandovi tutte le informazioni necessarie ed in particolare le modalità operative di monitoraggio tenendo conto della durata di validità della certificazione esibita.

LA CMD nella descrizione delle Condizioni Generali Di Acquisto si è riservata la facoltà, previo accordo con il Fornitore, di inviare propri incaricati presso gli stabilimenti del Fornitore.

1.5.1.4 QUALIFICHE EFFETTUATE DAL CLIENTE

Vengono ritenuti qualificati quei fornitori che sono tali per il Cliente, in relazione ai medesimi materiali o prodotti. Questi, se non altrimenti qualificati, vengono utilizzati solo per approvvigionare materiali e/o prodotti da utilizzare per il prodotto da consegnare al Cliente dal quale sono stati qualificati. Il livello di qualifica attribuito è, ove possibile e ritenuto opportuno, il minimo della fascia corrispondente alla classificazione del Cliente. In caso contrario, viene attribuito il livello minimo di qualifica della classe A.

1.5.2 INVIO RICHIESTA DI OFFERTA

La CMD inviata la richiesta di offerta corredata di tutta la documentazione tecnica necessaria al fornitore, rimane in attesa della formulazione dell’offerta.

Il fornitore deve valutare sulla base di un’analisi di fattibilità dell’industrializzazione del prodotto richiesto, ove per industrializzazione si intende l’insieme delle attività organizzative (compresi eventuali proposte di investimento) necessarie alla realizzazione della fornitura nel rispetto del livello qualitativo richiesto dalla CMD ed in modo che il risultato economico-gestionale sia soddisfacente.

1.5.3 GESTIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ATTREZZATURE FORNITE

Disegni, capitolati, norme e tabelle ed eventuali altre documentazioni tecniche, nonché i campioni e le attrezzature specifiche che la CMD mette a disposizione del Fornitore, restano di proprietà della CMD stessa e possono venire usati soltanto per l’esecuzione del contratto, di cui fanno parte integrante. Il Fornitore dovrà visionarli e riscontrare l’idoneità all’esecuzione del contratto stesso, eventualmente suggerendo modifiche atte a migliorare la qualità e l’economicità del prodotto e/o parte da fornire, segnalando altresì ogni modifica. Essi dovranno essere restituiti alla CMD a semplice richiesta, in ogni caso alla scadenza del contratto, salvo che venga autorizzata la distruzione o rottamazione.

Il Fornitore – salvo che per l’esecuzione del contratto – non può copiarli, riprodurli o usarli per altri scopi né trasmetterli o consentirne l’utilizzazione a terzi, senza l’autorizzazione scritta della CMD. Il Fornitore riconosce per illeciti la fabbricazione ed il commercio di prodotti e/o parti, al di fuori della fornitura prodotti e/o parti sulla base di disegni, modelli e/o campioni della CMD indipendentemente se ciò avviene con richiamo o non al nome, ai marchi o ai disegni distintivi della CMD.

Il Fornitore custodirà tali beni con la diligenza del depositario, provvederà ad assicurarli adeguatamente contro i rischi del furto e incendio, li registrerà come proprietà CMD ed informerà tempestivamente la stessa di ogni azione esecutiva o procedura concorsuale che fosse iniziata da terzi nei propri confronti e che possa coinvolgere detti beni.

Il Fornitore durante la destinazione dei campioni e attrezzature specifiche provvederà alla loro manutenzione ordinaria e segnalerà tempestivamente le riparazioni straordinarie necessarie alla CMD, riservandosi quest’ultima di provvedervi direttamente o di farvi provvedere a spese della CMD dallo stesso Fornitore rispettivamente di provvedervi a spese di quest’ultimo nei casi di negligenza o imperizia di questi. Il fornitore consentirà alla CMD di ispezionare in ogni momento locali, beni per l’esecuzione del contratto e di verificare l’osservanza delle presenti disposizioni.

1.5.4 RICEZIONE OFFERTA

L’offerta del fornitore deve contenere tutti i dati necessari per effettuare da parte della CMD una valutazione corretta del prodotto richiesto.

Pertanto deve contenere:

  • Numero e data di riferimento
  • codice ns. prodotto
  • codice prodotto fornitore, se presente
  • prezzo prodotto
  • eventuali altri costi da addebitare
  • disponibilità o date di consegna
  • controlli e collaudi che verranno effettuati
  • processo di produzione se richiesto in offerta
  • applicazione P.P.A.P. per i fornitori automotive
  • tipo di imballaggio utilizzato per la spedizione
  • spedizioniere utilizzato

1.5.5 CONFERMA D’ORDINE

Il fornitore prima di spedire o mettere in produzione qualsiasi particolare richiesto dalla CMD deve attendere ordine firmato dal Direttore Di Stabilimento, salvo deroga scritta o se fosse stato richiesta in fase di offerta/ordine una pre-serie, il benestare a produrre.

L’ordine CMD contiene:

  • numero e data di riferimento
  • dati anagrafici fornitore
  • condizioni di pagamento (con banca di appoggio se necessaria)
  • tipo valuta
  • spedizioniere da utilizzare
  • porto (franco o assegnato)
  • luogo di consegna merci
  • codice ns. articolo, codice articolo fornitore se presente
  • descrizione
  • UM (unità di misura)
  • prezzo unitario
  • sconti/aumenti
  • data consegna
  • numero listino se presente
  • Iva
  • note, se presenti

1.5.6 RICHIESTA DI PRE-SERIE

La CMD in fase di Offerta/Ordine di prodotti particolari ,può richiedere delle pre-serie per valutare la conformità alle specifiche richieste al Fornitore.

Analizzata la pre-serie in caso di esito positivo dei controlli e collaudi sarà inviato al Fornitore il Benestare a Produrre.

Altrimenti in caso di esito negativo dei controlli e collaudi sarà inviata al Fornitore una relazione contenete le difformità riscontrate o documento Di Non Conformità.

1.5.7 APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE PER LA LAVORAZIONE

Se il materiale è fornito dal Fornitore, la CMD ha la facoltà di richiedere la documentazione attestante la qualità richiesta del materiale approvvigionato.

Se il materiale è fornito, per conto della CMD da terzi (C/L) il Fornitore ha l’obbligo di riscontrare l’idoneità all’uso destinato.

1.5.8 IDENTIFICAZIONE MATERIALI

Tutto il materiale che viene inviato alla CMD deve essere identificato con cartellini di identificazione contenenti il codice e la descrizione e la quantità e qualora sia stato richiesto in fase di ordine la certificazione di conformità del prodotto.

1.5.9 GARANZIE DEL FORNITORE SUL PRODOTTO FINITO

Eventuali direttive sulla qualità comunicate da CMD o dal suo cliente al Fornitore, si intendono accettate dal Fornitore e si considerano parte integrante delle Condizioni Generali di Acquisto inviate contestualmente all’ordine.

Il Fornitore si impegna a mantenere costante, per tutta la durata del contratto, la qualità dei materiali, prodotti e/o delle parti forniti; inoltre è responsabile della loro qualità e conformità a quanto ordinato e pertanto è tenuto a provvedere al collaudo degli stessi per assicurare che siano in ogni momento affidabili, di qualità adeguata e conformi alle prescrizioni tecniche CMD.

CMD ha la facoltà, previo accordo con il Fornitore, di inviare propri incaricati presso gli stabilimenti del Fornitore e/o presso il fornitore di quest’ultimo per prendere visione delle procedure di collaudo dei materiali, prodotti e/o delle parti prima della spedizione, utilizzando ove è necessario strumenti di controllo e di collaudo di proprietà del Fornitore, messi gratuitamente a disposizione da quest’ultimo.

Il Fornitore garantisce la conformità dei materiali, prodotti e/o parti di essi, agli standard qualitativi e commerciali previsti nelle condizioni generali di fornitura; garantendo altresì la loro idoneità allo scopo indicato dalla CMD nonchè la mancanza di difetti di fabbricazione ed in particolare:

  • che i materiali, prodotti e/o parti forniti sono esenti da difetti riconducibili a disegno ove sviluppato dal Fornitore o da terzi licenziati, alla lavorazione o alla qualità dei materiali(grezzi, semilavorati o finiti)comunque approvvigionati presso terzi anche se forniti da terzi per conto della CMD (C/L);
  • il buon funzionamento dei materiali, prodotti e/o parti forniti;
  • che i materiali, prodotti e/o parti forniti sono conformi alle specifiche di omologazione e di normalizzazione previste dalla normativa vigente Italiana ed estera e richiamate sull’ordine; il Fornitore provvederà a sua spese a tali omologazioni.

La denuncia dei vizi e/o difetti sui materiali, prodotti e/o parti forniti, dovrà essere fatta dalla CMD al Fornitore entro 90 giorni dalla scoperta. Ciò anche se materiali, prodotti e/o parti forniti fossero stati messi in lavorazione e le relative fatture fossero già state pagate.

Se i vizi e/o difetti sui materiali, prodotti e/o parti forniti venissero rilevati presso la clientela della CMD dopo la vendita, la denuncia degli stessi dovrà essere effettuata entro il termine di garanzia concesso dalla CMD ai propri clienti.

Indipendentemente da quanto previsto precedentemente, la CMD ha facoltà di denunciare eventuali vizi e/o difetti occulti dei materiali, prodotti e/o parti forniti entro 5 anni dalla consegna.

La CMD addebiterà al Fornitore le spese sostenute per sostituire i materiali, prodotti e/o parti forniti difettosi fino alla scadenza del dodicesimo mese dalla consegna di questi all’utilizzatore finale ed in ogni caso non oltre il ventiquattresimo mese dalla consegna alla CMD.

Nessun compenso viene riconosciuto al Fornitore per le lavorazioni eseguite sui prodotti e/o parti da fornire che risultino di scarto per vizi e/o difetti di materiali.

1.5.10 VALUTAZIONE FORNITORE

La AQT ed il SEQU mantengono sotto controllo la capacità dei fornitori di soddisfare sistematicamente le esigenze della C.M.D. attraverso:

  • controlli tecnico-qualitativi in accettazione
  • aspetti commerciali
  • il rispetto delle date di consegne
  • gli imballi

Allo scopo, il SEQU elabora cicli di controllo in accettazione, che prevedono criteri di verifica differenziati in base al livello di qualificazione del fornitore. Inoltre il Fornitore viene valutato tenendo in considerazione gli aspetti commerciali, quindi il rapporto qualità prezzo, la puntualità delle consegne, l’integrità del materiale spedito.

1.5.10.1 CONTROLLI IN ACCETTAZIONE

Il SEQU esegue sulle forniture in accettazione controlli differenziati in base alla rilevanza della fornitura stessa ai fini della qualità e alla qualifica ottenuta dal Fornitore. Allo scopo, il SEQU elabora cicli di controllo in accettazione, che prevedono il campionamento da utilizzare secondo le norme MIL-STD e gli strumenti di controllo da utilizzare.

La C.M.D. divide le forniture per lotti, corrispondenti alle singole consegne. ogni lotto viene controllato secondo i criteri specificati nei cicli di controllo in accettazione, nel caso sul campionamento si verifica una Non Conformità la CMD addebiterà i costi di fermo linea e macchina.

Inoltre la CMD richiede al fornitore di effettuare la selezione o rendere il lotto come scarto.

Nel caso il fornitore autorizza tramite comunicazione scritta e firmata la selezione da parte della CMD, saranno addebitati i costi di selezione.

I risultati della selezione saranno:

  • prodotti non conformi
  • prodotti da rilavorare
  • prodotti conformi
  • I prodotti non conformi saranno resi al fornitore con bolla e causale relativa.

I prodotti da rilavorare saranno rilavorati dalla CMD su richiesta scritta del fornitore con addebiti della rilavorazione o riconsegnati al fornitore.

I prodotti conformi saranno accettati dal magazzino.

1.5.10.2 ASPETTI COMMERCIALI

La C.M.D. valuta i propri  Fornitori anche sulla base degli aspetti commerciale quali la flessibilità rispetto ai quantitativi da ordinare, il vasto assortimento di prodotti, il rapporto qualità /prezzo.

I risultati di tale valutazione vengono espressi dal ACQ e semestralmente analizzati e riportati sulla Scheda Fornitore.

1.5.10.3 CONSEGNE

La C.M.D. considerando le date di consegna fondamentali per effettuare una programmazione di produzione, le tiene sotto controllo e le considera come indice di valutazione del Fornitore stesso.

Naturalmente se il ritardi di consegna dovessero procurare dei fermi linea e/o macchina, la CMD avrà la facoltà di addebitare i relativi costi al fornitore stesso.

Inoltre va ricordato che per i fornitori di tipo automotive vi è l’obbligo delle consegne al 100%.

Automotive, sono più restringenti e riguardano l’applicazione delle procedure di P.P.A.P., il rispetto del 100% delle date di consegna, il tutto  evitando extra costi di spedizione, che nel caso fossero effettuate, devono essere comunicate all’ACQ. L’ACQ , in ogni modo, a prescindere da tali comunicazioni effettua una richiesta formale mensilmente a tale tipologia di Fornitori di comunicare gli extra costi di spedizione, analizzando gli eventuali costi in relazione alle quantità e alle tipologie di prodotto consegnate.

1.5.10.4 IMBALLO

La C.M.D. considera l’integrità della spedizione del materiale essenziale per ricevere e quindi utilizzare il prodotto senza che vi sia la possibilità che durante il trasporto il materiale venga manomesso o rovinato causando dei ritardi e fermi di produzione. Pertanto l’imballo viene tenuto sotto controllo e considerato indice di valutazione del Fornitore stesso.

1.5.11 IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE

Inoltre a quanto detto nel paragrafo precedente, la CMD demanda la responsabilità al fornitore , fatta salva una richiesta specifica della CMD sull’ordine, di predisporre e scegliere il modo e la tipologia di spedizione dei prodotti da esso forniti, qualora durante la spedizione il prodotto subisse dei danni che ne pregiudicasse l’impiego ,provocando cosi fermi linea e/o macchina, la CMD avrà la facoltà di addebitare i relativi costi al fornitore stesso.

La documentazione di accompagnamento per rispondere alle esigenze gestionali e amministrative  oltre ai dati normali deve contenere obbligatoriamente:

  • riferimento ns. ordine
  • codice prodotto
  • La responsabilità delle eventuali disfunzioni e danneggiamenti da parte dello spedizioniere, fatta salva una richiesta specifica nell’ordine da parte della CMD, è tutta a carico del fornitore stesso, a cui saranno addebitati i costi relativi ad eventuali fermi linea e/o macchina.

I Fornitori di tipo automotive sono tenuti al il rispetto del 100% delle date di consegna, il tutto  evitando extra costi di spedizione, che nel caso fossero effettuate, devono essere comunicate all’ACQ. L’ACQ, in ogni modo, a prescindere da tali comunicazioni effettua una richiesta formale mensilmente a tale tipologia di Fornitori di comunicare gli extra costi di spedizione, analizzando gli eventuali costi in relazione alle quantità e alle tipologie di prodotto consegnate.

1.5.12 TEMPI DI CONSEGNA

I termini di consegna, da fissarsi di comune accordo tra le Parti verranno precisati nelle singole ordinazioni.

Quantità ed i termini di consegna sono tassativi, la CMD comunque si riserva di accettare eccedenza al programma ed all’ordine, rinviando i relativi pagamenti alle scadenze originariamente previste.

Per quanto riguarda le penali da applicare rimandiamo al paragrafo precedente 1.5.10.3. Consegne e a quanto specificato nelle Condizioni Generali Di Forniture.

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