Condizioni Generali di Acquisto

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Condizioni Generali di Acquisto
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1. GENERALITA’

1.2 Le presenti condizioni generali si applicano a qualsiasi ordine effettuato dalla CMD S.p.A. (più oltre designata “CMD”).

1.3 Con l’accettazione dell’ordine o relativa consegna del materiale in esso contenuto (Vedi anche l’articolo 2), il Fornitore persona fisica o giuridica, accetta senza riserve le presenti condizioni generali di acquisto. Eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore che contrastino con le presenti sono integralmente respinte.

2. CONCLUSIONI DEL CONTRATTO ED ORDINI

2.1. L’esecuzione del contratto non è cedibile.

Il contratto di acquisto è considerato concluso allorquando il Fornitore accetta l’ordine di CMD, anche attraverso il rinvio a quest’ultima dello stesso debitamente controfirmato (conferma d’ordine).

L’ordine della CMD è da ritenersi in ogni caso interamente accettato nel momento in cui il Fornitore inizia con l’adempimento degli obblighi contrattuali a lui incombenti.

2.2. Qualora la CMD stabilisca un termine entro il quale deve pervenire la conferma ed il termine spiri inutilmente, l’ordine decadrà automaticamente.

2.3. Per conferma d’ordine si intende esclusivamente il duplicato dell’ordine debitamente sottoscritto dal Fornitore per accettazione delle condizioni onerose.

2.4. Inoltre sono sempre espressamente rifiutate e da considerare come non apposte, eventuali clausole che prevedano penalità di qualsiasi genere a carico di CMD, salvo se specificatamente sottoscritte.

2.5. Ogni stipulazione e dichiarazione giuridicamente rilevante tra le parti contraenti, in particolare cambiamenti o aggiunte al contratto, necessitano la forma scritta e per essere valide devono essere firmate da entrambe le Parti.

3. SUB-FORNITURA

3.1 La fornitura non può essere del tutto o in parte ulteriormente appaltata senza preventiva autorizzazione scritta di CMD.

È responsabilità del Fornitore trasferire a i propri fornitori i requisiti applicabili richiesti da CMD.

4. ACCESSO ALLO STABILIMENTO

4.1 Il Fornitore ha l’obbligo di consentire l’accesso ai propri stabilimenti e a quelli di eventuali sub-fornitori al personale CMD, ai rappresentanti dei Clienti di CMD e alle autorità preposte, agli enti di certificazione, sia per la valutazione dell’organizzazione e dei processi aziendali, sia per la verifica di conformità dei requisiti richiesti rispetto ai prodotti/servizi forniti.

5. RISERVATEZZA 

5.1. Disegni, progetto, capitolati, norme e tabelle, eventuale altra documentazione tecnica e non, nonché i campioni e le attrezzature specifiche che la CMD mette a disposizione del Fornitore, o informazioni industriali, trasmessa o comunicata, anche verbalmente, prima o dopo la conclusione del contratto, restano di esclusiva titolarità e proprietà della CMD stessa e possono venire usati soltanto per l’esecuzione del contratto, di cui fanno parte integrante. In particolare, tali informazioni industriali  non potranno essere sfruttate dal Fornitore, copiate o  riprodotte,  trasmesse, comunicate o divulgate a terzi, senza il preventivo consenso scritto di CMD. Il Fornitore dovrà attenersi alle disposizioni del presente articolo anche quando CMD trasmette o comunica al Fornitore informazioni industriali di propri Clienti o di altri terzi.

5.2 Salvo diverso accordo scritto, quando il contratto comporta che sia il Fornitore ad elaborare il progetto, il disegno o le caratteristiche del prodotto sulla base delle indicazioni più o meno dettagliate manifestate da CMD, ogni informazione industriale utilizzata in tale contesto dal Fornitore sarà di esclusiva titolarità di CMD a cui faranno capo tutti i diritti di utilizzazione economica, anche nel caso di invenzioni o ritrovati brevettabili, o di opere dell'ingegno tutelate dalle norme sulla proprietà intellettuale.

5.3 Il Fornitore dovrà visionarli e riscontrare l’idoneità all’esecuzione del contratto stesso, eventualmente suggerendo modifiche atte a migliorare la qualità e l’economicità del prodotto e/o parte da fornire, segnalando altresì ogni modifica richiesta da prescrizioni di legge. Essi dovranno essere restituiti alla CMD a semplice richiesta, in ogni caso alla scadenza del contratto, salvo che venga autorizzata la distruzione o rottamazione.

5.4. Il Fornitore riconosce per illeciti la fabbricazione ed il commercio di prodotti e/o parti, al di fuori della fornitura prodotti e/o parti sulla base di disegni, modelli e/o campioni della CMD indipendentemente se ciò avviene con richiamo o non al nome, ai marchi o ai disegni distintivi della CMD.

5.5. Il Fornitore custodirà tali beni con la diligenza del depositario, provvederà ad assicurarli adeguatamente contro i rischi di furto e incendio, li registrerà come proprietà CMD ed informerà tempestivamente la stessa di ogni azione esecutiva o procedura concorsuale che fosse iniziata da terzi nei propri confronti e che possa coinvolgere detti beni.

5.6. Il Fornitore durante la destinazione dei campioni e di attrezzature specifiche provvederà alla loro manutenzione ordinaria e segnalerà tempestivamente le riparazioni straordinarie necessarie alla CMD, riservandosi quest’ultima di provvedervi direttamente o di farvi provvedere a spese della CMD dallo stesso Fornitore rispettivamente di provvedervi a spese di quest’ultimo nei casi di negligenza o imperizia di questi.

5.7. Il fornitore consentirà alla CMD di ispezionare in ogni momento locali, beni per l’esecuzione del contratto e di verificare l’osservanza delle presenti disposizioni.

6. COMPORTAMENTO ETICO

1.1    Nel percorso di definizione di un sistema di gestione responsabile sempre più strutturato e diffuso nell’ambito della propria organizzazione, la CMD ritiene che relazioni commerciali, improntate alla trasparenza ed all’eticità negoziale, possano contribuire ad accrescere l’efficacia dei processi aziendali e la competitività. In quest’ottica e in una logica di naturale connessione con il ns. Codice Etico, è maturata l’esigenza di definire dei comportamenti etici minimi a cui i fornitori ed i partner devono attenersi, facendone parte delle condizioni contrattuali.
1.2    I fornitori pertanto devono attenersi alle seguenti specifiche di comportamento:

  • Correttezza, quindi agire secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale.
  • Concorrenza, quindi il rispetto della concorrenza e il mercato, astenendosi a comportamenti anticoncorrenziali, non etici o illeciti.
  • I Rapporti con la CMD devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto.
  • Dovere di Segnalazione, qualsiasi comportamento degli interessati, del personale CMD o di chiunque altro al di fuori di quanto stabilito, deve essere immediatamente segnalato alla CMD.
  • Rispetto delle Norme sul lavoro, non sono ammessi comportamenti nell’utilizzo delle prestazioni lavorative al di fuori di quelli previsti dalle norme cogenti esistenti.
  • Corruzione, i fornitori si impegnano a non ammettere e non intraprendere alcuna forma di corruzione, inclusi regali costosi o altre forme di benefici al personale della CMD.
  • Rispetto Diritti Umani e dei Lavoratori, i fornitori si impegnano al rispetto dei diritti fondamentali dei propri dipendenti, quali pari opportunità, rispetto della dignità e della privacy, divieto di lavoro forzato, garanzia del salario, diritto di libera associazione, divieto di lavoro minorile, rispetto delle norme sulla salute e sicurezza.

7 APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE DESTINATO ALLA LAVORAZIONE

7.1. Se il materiale è fornito dal Fornitore, la CMD ha la facoltà di richiedere la documentazione attestante la qualità richiesta del materiale approvvigionato.

7.2. Se il materiale è fornito per conto della CMD da terzi (C/L), il Fornitore ha l’obbligo di riscontrare l’idoneità all’uso destinato.

8. TOLLERANZA DI QUANTITA’

8.1. CMD è tenuta ad accettare unicamente i quantitativi ordinati.

8.2. Eventuali tolleranze sulla quantità devono essere in ogni caso pattuite espressamente per iscritto.

9. QUALITA’ DELLE FORNITURE

9.1. Eventuali direttive sulla qualità, della CMD o del suo cliente, in quanto comunicate al Fornitore, sono reputate accettate dal Fornitore e sono da considerarsi parte integrante delle presenti Condizioni Generali di Acquisto rispettivamente del contratto.

9.2. La presa in carico dei materiali, prodotti e/o parti ordinate non implica benestare per quantità e qualità anche senza formulazione di esplicita riserva.

8.3. L’accertamento della quantità deve essere eseguito esclusivamente dagli enti di controllo della CMD, o di terzi da essa incaricati.

9.4. Il Fornitore si impegna a mantenere costante, per tutta la durata del contratto, la qualità dei materiali, prodotti e/o delle parti forniti; inoltre è responsabilità della loro qualità e conformità a quanto ordinato e pertanto deve provvedere al collaudo degli stessi per assicurare che siano in ogni momento affidabili, di qualità adeguata e conformi alle prescrizioni tecniche CMD, alle norme sulla prevenzione degli infortuni, alle norme sull'ambiente e alle altre norme in vigore in Italia, in Europa e nel luogo di destinazione del prodotto.

9.5. CMD ha la facoltà, previo accordo con il Fornitore, di inviare propri incaricati presso gli stabilimenti del Fornitore e/o presso il fornitore di quest’ultimo per prendere visione delle procedure di collaudo dei materiali, prodotti e/o delle parti prima della spedizione, utilizzando, ove è necessario, strumenti di controllo e di collaudo di proprietà del Fornitore, messi gratuitamente a disposizione da quest’ultimo.

10. GARANZIE

10.1. Il Fornitore garantisce la conformità dei materiali, prodotti e/o parti forniti, alle specifiche, la loro idoneità allo scopo indicato dalla CMD e l’esecuzione esente da difetti di fabbricazione, in particolare:

  •  che i materiali, prodotti e/o parti forniti sono esenti da difetti riconducibili a disegno ove sviluppato dal Fornitore o da terzi licenziati, alla lavorazione o alla qualità dei materiali (grezzi, semilavorati o finiti)comunque approvvigionati presso terzi anche se forniti da terzi per conto della CMD (C/L) ;
  • il buon funzionamento dei materiali, prodotti e/o parti forniti;
  •  che i materiali, prodotti e/o parti forniti sono conformi alle specifiche di omologazione e di normalizzazione previste dalla normativa vigente, italiana ed estera, e richiamate sull’ordine; il Fornitore provvederà a sua spese a tali omologazioni.

10.2. La denuncia dei vizi e/o difetti sui materiali, prodotti e/o parti forniti, dovrà essere fatta dalla CMD al Fornitore entro 90 giorni dalla scoperta. Ciò anche se materiali, prodotti e/o parti forniti fossero stati messi in lavorazione e le relative fatture fossero già state pagate.

Se i vizi e/o difetti sui materiali, prodotti e/o parti forniti venissero rilevati presso la clientela della CMD dopo la vendita, la denuncia degli stessi dovrà essere effettuata entro il termine di garanzia concesso dalla CMD ai propri clienti ed in tal caso si applicherà la clausola prevista all’art.7.2.

10.3. Indipendentemente da quanto previsto  all’art. 7.2., la CMD ha facoltà di denunciare eventuali vizi e/o difetti occulti dei materiali, prodotti e/o parti forniti entro 5 anni dalla consegna.

10.4. CMD addebiterà al Fornitore le spese sostenute per sostituire i materiali, prodotti e/o parti forniti difettosi fino alla scadenza del dodicesimo mese dalla consegna di questi all’utilizzatore finale e, in ogni caso, non oltre il ventiquattresimo mese dalla consegna alla CMD.

10.5. In presenza di eventuali materiali, prodotti, e/o parti di scarto non conformi, CMD informerà il Fornitore con apposite segnalazioni, riservandosi in ragione delle proprie esigenze produttive, di:

  • selezionare e recuperare in tutto o in parte i materiali, prodotti e/o parti forniti di scarto con lavorazione supplementari, a spese e rischio del Fornitore;
  • rispedire al Fornitore, a rischio e spese di quest’ultimo i materiali, prodotti e/o parti forniti di scarto o, in tutto o in parte, il lotto consegnato senza richiederne la sostituzione o richiedendola entro un termine breve;
  • disporre la rottamazione dei materiali, prodotti e/o parti di scarto a spese e rischio del Fornitore versando allo stesso l’eventuale ricavato.

Se il materiale è fornito dalla CMD:

  • nessun compenso viene riconosciuto al Fornitore per le lavorazioni eseguite sui prodotti e/o parti da fornire che risultino di scarto per vizi e/o difetti di materiali, purché non occulti;
  • i prodotti e/o parti da fornire che risultati non impiegabili per constatati vizi di lavorazione sono scartati; se ceduti in conto lavorazione, il materiale viene addebitato al Fornitore, dopo aver dedotto l’eventuale valore del materiale recuperabile.

11. SICUREZZA DEL PRODOTTO

11.1 Il fornitore deve pianificare, implementare, controllare i processi necessari per la sicurezza del prodotto durante l’intero ciclo di vita del prodotto, per quanto appropriato per il Fornitore ed il prodotto.

12. PREVENZIONE PARTI CONTRAFFATTE

12.1 Il Fornitore deve pianificare, implementare e controllare i processi, per quanto appropriati al Fornitore e al prodotto per la prevenzione dell'uso di parti contraffatte o sospette di essere contraffatte e la loro inclusione nel prodotto(i) consegnato a CMD.

12.2 Per svolgere quanto suddetto, il fornitore deve formare ed addestrare il personale addetto per il rilevamento delle parti sospette o contraffate, conservandone evidenza.

12.3 Nel far quanto suddetto deve verificare anche i suoi sub-fornitori per evitare durante i propri processi di utilizzare parti sospette o contraffatte, stabilendo una catena di fornitura e relativa rintracciabilità.

12.4 In qualsiasi momento si accorgesse di aver fornito o di fornire parti sospette o contraffatte è obbligato a segnalare immediatamente alla CMD quanto da Lui scoperto.

12.5 Lo stesso vale anche se quanto scoperto riguarda solo informazioni che comunque possono dare agio alla CMD di identificare parti sospette o contraffatte.

13. REQUISITI AGGIUNTIVI PER I FORNITORI DI LAVORAZIONI MECCANICHE E PROCESSI SPECIALI

13.1    Il Fornitore deve svolgere le seguenti attività:

  • Deve implementare il proprio SQ da un minimo di ISO9001 alla IATF16949 / UNI EN9100;
  • Validare tutti i processi produttivi considerati speciali;
  • Definire i criteri di approvazione dei prodotti;
  • Approvare e qualificare le apparecchiature e gli impianti necessari per i processi;
  • Definire metodi e procedure di controllo che consentano di dimostrare la capacità di raggiungere i risultati pianificati;
  • Eseguire le operazioni di manutenzione programmata agli impianti e alle attrezzature utilizzate;
  • Comunicare eventuali modifiche ai processi, alle attrezzature ed impianti con relativa motivazione;
  • Inviare preserie per benestariato;
  • Richiedere il benestare per avvio produzione;
  • Sui documenti deve specificare riferimento ordine di lavoro fornito da CMD;
  • Deve conservare ed inviare copia dei report / registrazione dei controlli con evidenza dei risultati ottenuti;
  • P.P.A.P. come minimo di terzo livello;
  • Il FAI in caso di prodotti aeronautici;
  • Deve inviare insieme ai prodotti certificato di conformità.

14. FORNITORI DI MATERIA PRIMA

14.1 Il Fornitore di materia prima (materiali grezzi o semi lavorati) deve trasmettere, unitamente alla fornitura, il certificato di conformità del produttore. Il materiale fornito deve essere accompagnato dai risultati delle analisi chimiche e delle caratteristiche meccaniche richieste da CMD o comunque previste da specifiche e normative applicabili.

Il certificato di conformità deve chiaramente riportare il riferimento alla specifica / norma richiamata nell'ordine, ove presente.

14.2 Il fornitore di materia prima, qualificato dal cliente finale, ha la responsabilità di garantire che la fornitura di materiale sia conforme all'ultima versione valida della specifica emessa dal cliente finale.

14.3 È responsabilità del Fornitore verificare che i valori riportati nei documenti del materiale siano conformi rispetto a quanto  prescritto dalla  norma/specifica richiamata nell'ordine.

14.4 È responsabilità del Fornitore dichiarare l'assenza di radioattività sui metalli forniti come prescritto dalla normativa cogente.

15. REGOLAMENTO REACH, CLP E GADSL 

15.1 Ogni Fornitore di CMD e tutta la sua Supply Chain devono rispettare, in ogni momento, le richieste del Regolamento CE n.1 907/2006 (Regolamento  REACH)  e  del  Regolamento CE n.1 272/2008 (Regolamento CLP). Il Fornitore deve specificatamente adempiere a tutti i doveri che gli sono imposti in merito agli articoli dal 31 al 33 del Regolamento REACH e ai Titoli III e IV del Regolamento CLP. Esso deve inoltre fornire tutte le informazioni che CMD dovesse richiedergli al fine di utilizzare le sostanze, le miscele o gli articoli forniti in accordo ai suddetti regolamenti. A titolo non esaustivo, devono essere fornite informazioni in merito alla presenza di SVHC (Substances of Very High Concern) e di sostanze soggette a restrizioni (allegato XVII del Regolamento REACH ):

15.2 Ai  sensi  del  Regolamento  CLP  devono altresì  essere  rispettati  i  requisiti   in  materia  di etichettatura (Titolo III ) e imballaggio (Titolo IV). Ogni Fornitore che sia localizzato al di fuori dello Spazio Economico Europeo deve ottemperare alle richieste dei Regolamenti REACH e CLP, in quanto importatore di sostanze, miscele o articoli nel mercato del SEE.

15.3 Nel caso in cui il Fornitore non rispetti in maniera totale sufficiente o puntuale le richieste dei Regolamenti REACH e CLP, lo stesso dovrà risarcire CMD per ogni danno in cui CMD dovesse incorrere a causa del non rispetto della normativa richiamata.

15.4 Sulla scorta della Direttiva 2000/53/CE – ELV (End of life Vehicle) i più grandi produttori di autoveicoli hanno definito in IMDS (International Material Data System) lo standard per verificare la presenza di sostanze ammesse per materiali e componenti, la cui composizione viene confrontata e autorizzata in base alla lista di riferimento GADSL (Global Automotive Declarable Substance List). Il Fornitore di CMD deve quindi rispettare i divieti e le restrizioni all’uso di tutte le sostanze di cui alla lista GADSL, reperibile al sito https://www.gadsl.org.

16. MONITORAGGIO DEI FORNITORI 

16.1 Il Fornitore può essere sottoposto a rating periodico secondo quanto prescritto dalle norme di riferimento (ISO 9001 -EN 9100, ISO 1400 I , ITAF16949). Periodiocamente il Fornitore può essere informato sul livello delle performances  in  funzione  della conformità dei particolari inviati e del servizio offerto.

16.2  CMD  può eseguire delle verifiche ispettive periodiche presso il Fornitore al fine di controllare il processo produttivo e la conformità ai requisiti richiesti dal sistema qualità, ambiente e sicurezza.

17. LUOGO DI ADEMPIMENTO E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO 

17.1. I materiali, prodotti e/o parti forniti si intendono sempre consegnati scaricati presso il magazzino CMD o del cliente, a seconda di quanto è indicato sull’ordine, anche se le spese di trasporto non sono a carico del Fornitore.

17.2. Il trasferimento del rischio dal Fornitore alla CMD ha luogo unicamente all’atto della consegna dei materiali, prodotti e/o parti presso lo stabilimento della CMD o del cliente di questa, a seconda di quanto indicato sull’ordine.

18. TERMINI DI CONSEGNA

18.1. I termini di consegna, da fissarsi di comune accordo tra le Parti, verranno precisati nelle singole ordinazioni.

18.2. Quantità e termini di consegna sono tassativi.

18.3. CMD comunque si riserva di accettare eccedenza al programma e all’ordine, rinviando i relativi pagamenti alle scadenze originariamente previste.

19. RITARDI DI CONSEGNA E PENALITA’ RELATIVE

19.1. I termini di consegna sono prolungati, in deroga a quanto stabilito all’art.9, quando insorgono cause indipendenti dalla volontà del Fornitore che impediscono la regolare esecuzione del contratto.

19.2. Si considerano quali impedimenti suscettibili di ritardare l’esecuzione del contratto, qualunque fatto od atto , indipendente dalla volontà delle Parti e del cliente della CMD , che renda impossibile la presentazione, come ad esempio epidemie, mobilitazioni, guerre, sommosse, scioperi, infortuni, misure o provvedimenti di autorità, cataclismi e , in genere ogni evento che sia al di fuori della ragionevole possibilità di controllo delle Parti.

19.3. In ogni caso il Fornitore è tenuto a dare immediata segnalazione scritta alla CMD dell’insorgere e del cessare di cause indipendenti dalla sua volontà suscettibili di ritardare l’esecuzione regolare del contratto e a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.

19.4. I ritardi nelle consegne (anche parziali) imputabili al Fornitore, abilitano la CMD ad applicare una penale corrispondente al risarcimento dei danni imputabili a tale ritardo.

Inoltre, il clienti della CMD può far valere il diritto di risarcimento dei danni imputabili a tali ritardi. 

19.5. Qualora il ritardo superasse 25 giornate lavorative, CMD, salvo sempre il diritto di risarcimento dei danni, potrà a sua scelta:

  • continuare ad applicare le penali dei danni;
  • ritenere annullato di pieno diritto il contratto, nel qual caso basterà che la CMD ne dia notizia al Fornitore, essendo la CMD esonerata dall’obbligo dell’offerta di cui all’art.1517 C.C. 1° cpv.;
  • approvvigionare altrove ed in qualunque tempo i materiali, prodotti e/o parti (e ciò anche in deroga ai casi dell’art. 1516 C.C.) a rischio e pericolo del Fornitore addebitando allo stesso ogni maggiore onere di approvvigionamento, nel qual caso la CMD deve darne notifica al Fornitore.

20. FATTURE, DOCUMENTI DI TRASPORTO

20.1. Le fatture devono contemplare i materiali, prodotti e/o parti e/o le prestazioni di un solo ordine, soggetti alla medesima aliquota IVA e dovranno riportare il numero dell’ordine ed il numero dei D.D.T. relativi e i codici dei prodotti.

20.2. I materiali, prodotti e/o parti dovranno essere sempre accompagnati da D.D.T. in triplice copia, contenenti le seguenti indicazioni: codice prodotto CMD, denominazione materiali, prodotti e/o parti fornite, data di spedizione, numero di ordine, quantità per ogni consegna, numero dei colli consegnati ed ogni altra indicazione espressamente richiesta nell’ordine.

21. PAGAMENTO

21.1. CMD provvederà al pagamento nel modo ed alla scadenza pattuiti, subordinatamente al ricevimento di un estratto conto delle fatture emesse, separatamente per ogni mese e dei documenti regolarmente compilati. Questo estratto conto dovrà pervenire alla CMD entro i primi 10 giorni successivi del mese di fatturazione.

21.2. E’ fatto espresso divieto al Fornitore di emettere tratte per il pagamento delle fatture.

In ogni caso esse non verranno ritirate ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni anche morali derivanti dal mancato ritiro suddetto.

21.3. I pagamenti in scadenza da fine mese luglio a fine mese Agosto saranno procrastinati     al 10 Settembre successivo.

21.4. Si conviene espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessioni e/o di delegazione sotto qualsiasi forma.

22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

22.1 Definizioni: 

a)  per  "Dati  Personali" si intende qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile ("Soggetto dei Dati"):

b) per "Dati Personali di CMD, si intendono: (i) Dati Personali forniti da CMD al Fornitore; (ii) Dati Personali (indipendentemente dalla fonte) che vengono elaborati dal Fornitore o per conto del Fornitore (indipendentemente dalla fonte) riguardanti il personale di CMD;

c) per "Elaborazione" di Dati Personali si intende qualsiasi operazione o serie di operazioni che sia eseguita sui dati personali, con mezzi automatici o meno, come raccolta, registrazione, adattamento o modifica, recupero, accesso, consultazione, utilizzo, divulgazione mediante trasmissione, disseminazione o altro mezzo che li renda disponibili, allineamento o combinazione, blocco, cancellazione o distruzione.

22.2 I Dati  Personali  di CMD saranno visualizzati ed elaborati solo nella misura necessaria all'esecuzione del contratto o dietro istruzioni scritte di CMD.

22.3 Il Fornitore acconsente a mantenere riservati i Dati Personali di CMD e acconsente a non divulgarli a terzi senza aver prima ricevuto espressa approvazione scritta di CMD. Il personale del Fornitore elaborerà i Dati Personali di CMD soltanto nella misura necessaria per l'esecuzione del contratto e secondo gli ordini ricevuti a fronte dello stesso.

22.4 Il Fornitore si impegna a porre in essere le misure tecniche ed organizzative richieste per garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali dell'Acquirente al fine di evitare: (i) distruzione. alterazione, modifiche fortuite, non autorizzate o illegali o perdita dei Dati Personali dell'Acquirente. (i i) divulgazione o accesso ai Dati Personali di CMD in modo fortuito, non autorizzato o illegale. (i i i) forme illegali di elaborazione. Le misure di sicurezza prese dovranno essere conformi alla regolamentazione applicabile di protezione dei dati ed adattate ai rischi rappresentati dall'elaborazione e dalla natura dei Dati Personali dell'Acquirente che devono essere elaborati, tenendo conto dello stato dell'arte e del costo di realizzazione. Il Fornitore dovrà attuare tutte le misure necessarie per garantire l'osservanza da parte del proprio personale degli obblighi riguardanti i Dati Personali di CMD.

Il Fornitore dovrà osservare tutte le leggi e norme applicabili riguardanti la protezione dei Dati Personali indicate al punto c) del presente articolo. In particolare, nel caso in cui il perfezionamento degli ordini emessi a seguito del contratto comportasse la raccolta dei Dati Personali da parte del Fornitore direttamente da  un  Soggetto dei  Dati,  il  Fornitore dovrà: comunicare al Soggetto dei Dati le informazioni richieste dalle leggi e regole applicabili, permettere l'accesso da parte del Soggetto dei Dati ai Dati Personali raccolti che lo riguardano e se necessario ottenere il consenso dei Soggetti dei Dati. Il Fornitore deve, tuttavia, cercare ed ottenere la previa autorizzazione scritta da parte di CMD per quanto riguarda la misura dei Dati Personali da raccogliere ed il consenso per il linguaggio da utilizzare.

23. DIRITTO APPLICABILE – FORO COMPETENTE

23.1. Il presente contratto è retto dal diritto Italiano. Viene esplicitamente esclusa, per volontà delle Parti, l’applicabilità delle leggi uniformi sulla Formulazione Di Contratti Di Vendita Internazionale e sulla Vendita Internazionale Di Cose Mobili.

Si  esclude altresì ogni invocazione a norme corporative di categoria o clausole d’uso.

23.2. Foro per il Fornitore e per la CMD è Santa Maria Capua Vetere (CE).

Tuttavia la CMD si riserva di citare in giudizio il Fornitore ad ogni altro foro eventualmente competente.

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